La discrezionalità tecnica di cui gli intermediari dispongono nella
gestione del credito non può tradursi in arbitrarietà e deve svolgersi
nel perimetro delineato dai doveri di correttezza e buona fede e dal
grado di professionalità dell’intermediario. La prova della violazione
di detti doveri, onde ricevere adeguato ristoro, è posta a carico del
ricorrente attraverso l’esibizione di adeguata documentazione. La decisione in commento induce a riflettere sul tema delle richieste di
risarcimento danni derivanti da istruttorie «mal gestite» da parte
degli intermediari. Sul punto il Collegio ha rilevato in altre occasioni
(cfr., ad esempio, la decisione del Collegio Roma, n. 212 del 14
gennaio 2013; come pure specificato nel Bollettino di Vigilanza della
Banca d’Italia n. 10, dell’ottobre 2007), che, «qualora l’intermediario,
nell’ambito della propria autonomia gestionale, decida di non accettare
una richiesta di finanziamento, è necessario che fornisca riscontro con
sollecitudine al cliente». Il tema ruota attorno al grado di discrezionalità tecnica di
cui gli intermediari dispongono nella gestione del credito, che, come lo
stesso Arbitro sottolinea, non può ovviamente tradursi in arbitrarietà e
deve perciò svolgersi all’interno del perimetro delineato dai doveri di
correttezza e buona fede - secondo la costante elaborazione
giurisprudenziale dei relativi principi codicistici (v. ex plurimis:
Cass. 24/09/2009, n. 20543; Cass. 4/05/2009, n. 10182; Cass.
24/0920/09, n. 20543; Cass. 8/10/2008, n. 24795) - e dallo specifico
grado di professionalità del c.d. bonus argentarius loro richiesto (v. Cass. 12/06/2007 n. 13777; Trib. Roma, 18/02/2002; Collegio Milano, 27 maggio 2010, n. 444).
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