giovedì 9 gennaio 2014

Diritto bancario: doveri di correttezza e buona fede (decisione n. 4259/2013 Arbitro Bancario Finanziario)

La discrezionalità tecnica di cui gli intermediari dispongono nella gestione del credito non può tradursi in arbitrarietà e deve svolgersi nel perimetro delineato dai doveri di correttezza e buona fede e dal grado di professionalità dell’intermediario. La prova della violazione di detti doveri, onde ricevere adeguato ristoro, è posta a carico del ricorrente attraverso l’esibizione di adeguata documentazione. La decisione in commento induce a riflettere sul tema delle richieste di risarcimento danni derivanti da istruttorie «mal gestite» da parte degli intermediari. Sul punto il Collegio ha rilevato in altre occasioni (cfr., ad esempio, la decisione del Collegio Roma, n. 212 del 14 gennaio 2013; come pure specificato nel Bollettino di Vigilanza della Banca d’Italia n. 10, dell’ottobre 2007), che, «qualora l’intermediario, nell’ambito della propria autonomia gestionale, decida di non accettare una richiesta di finanziamento, è necessario che fornisca riscontro con sollecitudine al cliente». Il tema ruota attorno al grado di discrezionalità tecnica di cui gli intermediari dispongono nella gestione del credito, che, come lo stesso Arbitro sottolinea, non può ovviamente tradursi in arbitrarietà e deve perciò svolgersi all’interno del perimetro delineato dai doveri di correttezza e buona fede - secondo la costante elaborazione giurisprudenziale dei relativi principi codicistici (v. ex plurimis: Cass. 24/09/2009, n. 20543; Cass. 4/05/2009, n. 10182; Cass. 24/0920/09, n. 20543; Cass. 8/10/2008, n. 24795) - e dallo specifico grado di professionalità del c.d. bonus argentarius loro richiesto (v. Cass. 12/06/2007 n. 13777; Trib.  Roma, 18/02/2002; Collegio Milano, 27 maggio 2010, n. 444).

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