mercoledì 26 giugno 2013

Giurisprudenza - Per il coniuge che non versa l’assegno di divorzio la misura della reclusione è alternativa alla multa (Cass. Sez. Un. Pen. n. 23866/2013)


"Il generico rinvio quoad poenam all’articolo 570 del Cp, operato dall’articolo 12-sexies della legge n. 898 del 1970, che punisce l’inadempimento del coniuge all’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile, deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma 1 della disposizione codicistica".

Giurisprudenza - Il termine per poter disconoscere la paternità decorre sempre dalla conoscenza dell’adulterio (Cass. Civ. n. 13638/2013)



"In tema di azione di disconoscimento di paternità, il termine annuale di decadenza entro il quale va introdotto da parte del padre il giudizio, ai sensi dell’articolo 235, comma 1, n. 3, del Cc e articolo 244, comma 2, del Cc come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 1985, decorre dalla data di acquisizione della conoscenza dell’adulterio della moglie e non da quella di raggiunta certezza negativa della paternità biologica. È manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 2 e 29 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 244 del Cc, nella parte in cui prevede un termine decadenziale per la proposizione dell’azione di disconoscimento della paternità in quanto è del tutto coerente con i principi costituzionali la possibilità che il legislatore ordinario preveda limitazioni nei confronti di detta azione, con riferimento sia ai casi in cui l’azione può essere esercitata, sia ai tempi della medesima".

Giurisprudenza - Se l'inquilino ha arrecato gravi danni all'immobile in locazione, il proprietario può rifiutare la restituzione (Cass. Civ. 12977/2013)

"Se il conduttore ha arrecato all’immobile gravi danni o effettuato non consentite innovazioni di tale rilievo che, nell’economia del contratto, rendono necessario l’esborso di ingenti somme per eseguire le opere di ripristino, il rifiuto del locatore di ricevere la restituzione è legittimo fino a quando quelle somme non siano state corrisposte dal conduttore e la legittimità del rifiuto del locatore comporta, in applicazione dell’articolo 1220 del Cc, che fino ad allora persisterà la mora del conduttore, il quale dunque sarà tenuto anche al pagamento del canone ex articolo 1591 del Cc, quand’anche abbia smesso di usare l’immobile secondo la destinazione convenuta".

mercoledì 5 giugno 2013

Giurisprudenza - Coniugi - Comunione legale dei beni (Cass. Civ. n. 13603/2013)

"Nel regime di comunione legale dei beni, la costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi sul suolo personale ed esclusivo di uno solo di essi, stante la operatività del regime dell'accessione, appartiene esclusivamente a quest'ultimo e non costituisce, pertanto, oggetto della comunione legale, ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. a), c.c.. In tali ipotesi la tutela del coniuge non proprietario opera non già sul piano del diritto reale, bensì sul piano obbligatorio, per cui competerà a questi un diritto di credito ai sensi dell'art. 936, comma 2, c.c.. L'indennizzo riconosciuto ai sensi dell'art. 936 c.c. al coniuge che ha contribuito a costruire l'immobile sul fondo di proprietà esclusiva dell'altro coniuge costituisce debito di valore ed è commisurato al valore di mercato dei materiali utilizzati ed al prezzo della manodopera al momento in cui si è verificata l'accessione, con la conseguenza che il relativo credito deve essere rivalutato secondo gli indici Istat dalla data della domanda".

Giurisprudenza - Separazione dei coniugi - Figli - Assegno di mantenimento (Cass. Civ. n. 11020/2013)

"L'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 c.c. non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del. mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione" (nella specie, la Corte ha confermato la decisione dei giudici del merito, secondo cui il figlio del ricorrente non aveva ancora raggiunto una propria completa autosufficienza economica, senza che ciò potesse ascriversi a colpa dello stesso; il giovane, infatti, si era laureato in medicina, aveva frequentato un periodo di sei mesi di tirocinio all'estero, aveva svolto per soli tre mesi, attività presso cliniche private percependo la somma di euro 7,00 ad ora e doveva ancora frequentare la scuola di specializzazione).

lunedì 3 giugno 2013

Riforma diritto condominiale - Aspetti salienti

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17-12-2012 il testo della riforma del condominio, contenuta nella legge 11  dicembre 2012 n. 220 recante “Modifica alla disciplina del condominio negli edifici”.
 
Scopo del presente memo (clicca qui) è quello di fornire una tabella sinottica utile a comprendere le modifiche più significative alla disciplina del cd. “diritto condominiale” a seguito del recente intervento normativo di revisione organica.

Giurisprudenza - Comunione e condominio - Comproprietà indivisa - Azioni giudiziarie - Legittimazione del comproprietario - Dissenso degli altri comproprietari - Necessità di delibera assembleare - Esclusione (Cass. Civ. n. 11553/2013)

"Qualora il partecipante alla comunione compia un atto di ordinaria amministrazione, anche consistente in un negozio giuridico o in un’azione giudiziaria aventi tali finalità, come l’agire per finita locazione contro i conduttori della cosa comune, la presunzione del consenso degli altri che sussiste ai sensi dell’articolo 1105, comma 1, del Cc, può essere superata dimostrando l’esistenza del dissenso degli altri comunisti per una quota maggioritaria o eguale della comunione senza che occorra che tale dissenso risulti espresso in una deliberazione a norma dell’articolo 1105, comma 2, del codice civile".

Giurisprudenza - Diritto del lavoro - Lavoro - Malattia - Omessa Comunicazione - Assenza ingiustificata dal posto di lavoro - Licenziamento (Cass. Civ. n. 10552/2013)

"È legittimo il licenziamento intimato al lavoratore rimasto assente senza giustificazione dal posto di lavoro per il numero di giorni contrattualmente previsto, ancorché l’impedimento al lavoro sia dovuto a malattia".

Nota

La Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) la formalizzazione, da parte della contrattazione collettiva, della sanzione del licenziamento a fronte della mancata o ritardata giustificazione dell’assenza dal posto di lavoro, e, quindi, dell’omessa o tardiva comunicazione della malattia, come pure della mancata o tardiva presentazione del certificato medico, non esaurisce l’indagine demandata al giudice del merito, in quanto non può prescindersi dal verificare se la condotta sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento sia sotto il profilo oggettivo, che soggettivo;
 
b) l’indagine è stata puntualmente compita dal giudice del merito, che ha verificato sia l’effettiva esistenza materiale della condotta ascritta (assenza superiore a giorni 4, senza comunciazione della malattia), sia la grave negligenza conseguente al mancato controllo che le prognosi dei due certificati coincidessero;
 
c) rientra tra i normali obblighi di diligenza e correttezza nello svolgimento del rapporto di lavoro assicurarsi che gli impedimenti al disimpegno della prestazione, pur legittimi, non arrechino alla controparte un pregiudizio ulteriore per effetto di inesatte comunicazioni che generino un legittimo affidamento nella effettiva ripresa della prestazione lavorativa;
 
d) la norma collettiva che sanziona con il licenziamento l’assenza ingiustificata tutela l’affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre nella continuità ed effettività della prestazione dell’attività lavorativa e a detto affidamento si riconnettono gli obblighi di comunicazione in capo al lavoratore;
 
e) ai fini dell’inadempimento e della corrispondente sanzione non rileva tanto l’effettività della malattia, quanto la diligenza nell’esecuzione della prestazione, la quale si concreta anche nella corretta e tempestiva informazione del datore di lavoro della sua impossibilità;
 
f) la prova esimente avrebbe dovuto riguardare non l’effettiva esistenza della malattia, ma l’impossibilità per il lavoratore di provvedere alle dovute comunicazioni, prova non evincibile dal certificato medico, che documenta esclusivamente l’impossibilità della prestazione per malattia;
 
g) il giudice del merito ha valutato l’incidenza dell’assenza ingiustificata sull’organizzazione produttiva con riguardo alla singolarità della realtà lavorativa in cui l’attività del dipendente era quotidianamente prestata.