martedì 28 maggio 2013

Giurisprudenza - Separazione e divorzio - Affidamento dei figli minori - Affidamento esclusivo a uno dei coniugi Presupposti - Condotte violente nei confronti del coniuge (Trib. Ancona n. 185 del 13/02/2013)

"Costituisce circostanza legittimamente l’affidamento dei figli minori della coppia in via esclusiva a uno solo dei coniugi, in deroga alla regola generale dell’affidamento condiviso, contemplata dall’articolo 155 del Cc, come modificato dalla legge n. 54 del 2006, l’accertata inidoneità educativa e le carenze nella capacità genitoriale del genitore non affidatario. Rilevano, in tal senso, le condotte abituali violente e aggressive da questi poste in essere, anche se rivolte unicamente nei confronti del coniuge e non anche dei figli, in quanto comunque idonee a evidenziare una incapacità del medesimo a far fronte all’educazione degli stessi". 

Nota

Con la sentenza in esame il tribunale di Ancona ha dichiarato che l'affidamento disposto in via esclusiva a favore di uno dei coniugi, trova giustificazione nei comportamenti particolarmente gravi, da cui sono scaturite misure cautelari, ripetuti in suo danno per un significativo arco temporale.


Giurisprudenza - Balconi e terrazzi - Costruzioni sul terrazzo condominiale - Concessione in sanatoria - Rilevanza ai fini della legittimità - Esclusione (Cass. Civ. n. 10082/2013)

"Il conseguimento della concessione in sanatoria in relazione ai corpi di fabbrica realizzati sul terrazzo dell’edificio condominiale non rileva ai fini della valutazione d’illegittimità delle costruzioni sotto il profilo del pregiudizio per la statica dell’edificio, in quanto la concessione in sanatoria non ha riguardo a un giudizio tecnico di conformità alle regole di costruzione".

Nota

La Corte ha stabilito che il divieto di sopraelevazione di cui all’articolo 1127, comma 2 c.c. deve essere interpretato nel senso che la sopraelevazione è vietata non nell'ipotesi in cui le strutture dell’edificio non consentano di sopportarne il peso bensì allorquando le strutture siano tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l’urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell’articolo 1127, comma 2, del Cc, e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione che può essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull’autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico.

martedì 21 maggio 2013

Giurisprudenza - l'obbligo di mantenimento viene meno se l'ex coniuge trova lavoro, anche precario, dopo la separazione Fonte: Cassazione: l’obbligo di mantenimento viene meno se l’ex coniuge trova lavoro, anche precario, dopo la separazione (Cass. Civ. n. 9765/2013)

La legge 898/1970 (legge sul divorzio) all'art. 5, comma 6, prevede la possibilità per il giudice, "tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi", di obbligare uno dei due ex coniugi a versare all'altra parte un assegno di mantenimento periodico. Nel corso del tempo l'importo di tale assegno, su istanza degli interessati, può essere modificato, e in determinati casi il diritto può addirittura venire meno (Nel caso specifico la Cassazione ha sollevato l'ex coniuge obbligato dall'obbligo di mantenimento poichè il beneficiario aveva trovato lavoro).

giovedì 16 maggio 2013

Giurisprudenza - La relazione platonica via internet genera l’addebito solo se offende la dignità e l’onore dell’altro coniuge (Cass. Civ. - sent. n. 8929/2013)

"La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell’articolo 151 del codice civile, non solo quando si sostanzi in un adulterio ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge".

Giurisprudenza - Esecutivà immediata dei provvedimenti che modificano le condizioni di divorzio (Cass. Civ. Sez. Un. - sent. n. 10064/2013)

"In materia di revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere a seguito dello scioglimento e della cessazione degli effetti del matrimonio, a norma dell’articolo 9 della legge 1˚ dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, il decreto pronunciato dal tribunale è immediatamente esecutivo, in conformità di una regola più generale, desumibile dall’articolo 4 della citata legge regolativa della materia e incompatibile con l’articolo 741 del Cpc, che subordina la efficacia esecutiva al decorso del termine utile per la proposizione del reclamo".

venerdì 10 maggio 2013

Giurisprudenza - Figli - Assegno di mantenimento (Cass. Civ. - sent. n. 7970/2013)


"Ai fini dell'esonero dell'assegno per il figlio maggiorenne, è necessario che il mancato svolgimento di attività lavorativa dipenda da inerzia o da rifiuto ingiustificato (confermata la decisone del giudice del merito che, con motivazione adeguata e non illogica, facendo riferimento all'età - anni 37- e agli studi da questa effettuati, aveva accolto la richiesta di esonero dell'assegno per la figlia, ipotizzando che la stessa avesse ricevuto offerte di lavoro, benché non pienamente rispondenti alle sue aspirazioni e non le avesse accettate)".

Giurisprudenza - Illegittimo fondare l'affidamento dei figli minori su teorie non riconosciute sul piano scientifico (Cass. Civ. - sent. n. 7041/2013)


"È impugnabile con ricorso per cassazione ogni provvedimento che, in sede di revisione delle precedenti condizioni fissate in sede di separazione, decida sulla richiesta di modifica dell'affidamento dei figli minori, anche se nell'ambito dello stesso procedimento sono state proposte successive domande inerenti provvedimenti di potestà, per i quali il ricorso straordinario per cassazione è precluso stante l'assenza dei requisiti di decisorietà e di definitività dei relativi provvedimenti, e anche se sia stato adito erroneamente il tribunale per i minorenni". 

"Nel giudizio di modifica delle condizioni di affidamento dei figli minori, la decisione che basi le sue statuizioni sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio in materia psicologica incorre in vizio di motivazione, denunciabile in sede di legittimità, se l'elaborato recepito per relationem si avvalga di teorie non ancora consolidate sul piano scientifico e se il giudice, a fronte delle specifiche censure formulate dalla parte e integralmente trascritte nel ricorso per cassazione, non risulti avere esposto in modo puntuale le ragioni della propria adesione alla consulenza tecnica d'ufficio, né abbia verificato il fondamento scientifico della medesima o ricorrendo a proprie cognizioni ovvero avvalendosi di idonei esperti. (Fattispecie in materia di diagnosi di Pas, sindrome non riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale)".

Giurisprudenza - Revisione assegno divorzio (Cass. Civ. - sent. n. 7295/2013)



"L’assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. 

A tale principio ha introdotto un temperamento l’articolo 4, comma 10, della legge n. 898 del 1970 così come sostituito dall’art. 8 della legge n. 74 del 1987, conferendo al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, e anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio: peraltro il giudice, ove si avvalga di tale potere, è tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione. (Atteso che nella specie il giudice di secondo grado aveva confermato la sentenza del primo giudice motivando l’attribuzione dell’assegno con decorrenza dalla domanda sulla base della precarie condizioni economiche della moglie sin dall’epoca in cui era stata proposta la domanda di divorzio, la Suprema corte, in applicazione del principio di cui sopra, ha confermato la decisione dei giudici di merito)".