"Costituisce circostanza legittimamente l’affidamento dei figli minori della coppia in via esclusiva a uno solo dei coniugi, in deroga alla regola generale dell’affidamento condiviso, contemplata dall’articolo 155 del Cc, come modificato dalla legge n. 54 del 2006, l’accertata inidoneità educativa e le carenze nella capacità genitoriale del genitore non affidatario. Rilevano, in tal senso, le condotte abituali violente e aggressive da questi poste in essere, anche se rivolte unicamente nei confronti del coniuge e non anche dei figli, in quanto comunque idonee a evidenziare una incapacità del medesimo a far fronte all’educazione degli stessi".
Nota
Con la sentenza in esame il tribunale di Ancona ha dichiarato che l'affidamento disposto in via esclusiva a favore di uno dei coniugi, trova giustificazione nei comportamenti particolarmente gravi, da cui sono scaturite misure cautelari, ripetuti in suo danno per un significativo arco temporale.