"Se il conduttore ha arrecato all’immobile gravi danni o effettuato non consentite innovazioni di tale rilievo che, nell’economia del contratto, rendono necessario l’esborso di ingenti somme per eseguire le opere di ripristino, il rifiuto del locatore di ricevere la restituzione è legittimo fino a quando quelle somme non siano state corrisposte dal conduttore e la legittimità del rifiuto del locatore comporta, in applicazione dell’articolo 1220 del Cc, che fino ad allora persisterà la mora del conduttore, il quale dunque sarà tenuto anche al pagamento del canone ex articolo 1591 del Cc, quand’anche abbia smesso di usare l’immobile secondo la destinazione convenuta".
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mercoledì 26 giugno 2013
lunedì 3 giugno 2013
Riforma diritto condominiale - Aspetti salienti
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17-12-2012 il testo della riforma del condominio, contenuta nella legge 11 dicembre 2012 n. 220 recante “Modifica alla disciplina del condominio negli edifici”.
Scopo del presente memo (clicca qui) è quello di fornire una tabella sinottica utile a comprendere le modifiche più significative alla disciplina del cd. “diritto condominiale” a seguito del recente intervento normativo di revisione organica.
Giurisprudenza - Comunione e condominio - Comproprietà indivisa - Azioni giudiziarie - Legittimazione del comproprietario - Dissenso degli altri comproprietari - Necessità di delibera assembleare - Esclusione (Cass. Civ. n. 11553/2013)
"Qualora il partecipante alla comunione compia un atto di ordinaria amministrazione, anche consistente in un negozio giuridico o in un’azione giudiziaria aventi tali finalità, come l’agire per finita locazione contro i conduttori della cosa comune, la presunzione del consenso degli altri che sussiste ai sensi dell’articolo 1105, comma 1, del Cc, può essere superata dimostrando l’esistenza del dissenso degli altri comunisti per una quota maggioritaria o eguale della comunione senza che occorra che tale dissenso risulti espresso in una deliberazione a norma dell’articolo 1105, comma 2, del codice civile".
martedì 28 maggio 2013
Giurisprudenza - Balconi e terrazzi - Costruzioni sul terrazzo condominiale - Concessione in sanatoria - Rilevanza ai fini della legittimità - Esclusione (Cass. Civ. n. 10082/2013)
"Il conseguimento della concessione in sanatoria in relazione ai corpi di fabbrica realizzati sul terrazzo dell’edificio condominiale non rileva ai fini della valutazione d’illegittimità delle costruzioni sotto il profilo del pregiudizio per la statica dell’edificio, in quanto la concessione in sanatoria non ha riguardo a un giudizio tecnico di conformità alle regole di costruzione".
Nota
La Corte ha stabilito che il divieto di sopraelevazione di cui all’articolo 1127, comma 2 c.c. deve essere interpretato nel senso che la sopraelevazione è vietata non nell'ipotesi in cui le strutture dell’edificio non consentano di sopportarne il peso bensì allorquando le strutture siano tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l’urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell’articolo 1127, comma 2, del Cc, e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione che può essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull’autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico.
Etichette:
diritto immobiliare
Ubicazione:
Bari, Italia
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