giovedì 16 gennaio 2014

Divorzio breve: presentati ddl in commissione Giustizia al Senato

Sono stati presentati in commissione Giustizia al senato due ddl in materia di divorzio breve. Il ddl presentato da Roberta Pinotti (Pd) porta da tre a uno l'anno di separazione legale obbligatorio per ottenere il divorzio dal tribunale. A condizione però che ci sia totale accordo tra i coniugi sulle condizioni economiche post-matrimoniali e sugli aspetti legati ai figli e che questo accordo si traduca in una richiesta congiunta al tribunale. Il ddl a firma di Enrico Buemi (Psi), invece, azzera il periodo della separazione a condizione che lo scioglimento del matrimonio sia di natura consensuale.

martedì 14 gennaio 2014

Bip Mobile: delibera Agcom su portabilità del numero

L’Autorità garante delle comunicazioni ha pubblicato sul proprio sito internet la delibera a mezzo della quale chiede di assicurare almeno 15 mila ordini di portabilità del numero mobile al giorno fino al 15 febbraio prossimo. Le Società BIP mobile S.P.A e Telogic Italy S.r.l., per quanto di rispettiva competenza, devono assicurare, scrive l’Agcom, almeno fino al 15 febbraio 2014, una capacità giornaliera di evasione degli ordini di portabilità del numero mobile in qualità di donating pari ad almeno 15.000 unità. L’Autorità si riserva di adottare ulteriori misure qualora, successivamente al 25 gennaio 2014, sussistano ancora ritardi nell’evasione delle richieste di portabilità che coinvolgono BIP Mobile S.p.A. in qualità di operatore donating.

venerdì 10 gennaio 2014

Direttiva 2011/83/UE: più diritti dei consumatori

Con decreto legislativo, ora al vaglio della Camera dei Deputati, l'Italia ha recepito la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. Le norme si applicheranno a far data dal 13/06/2014. In sintesi, i vantaggi derivanti dalla direttiva sono i seguenti:

Eliminazione spese e costi nascosti in internet
I consumatori dovranno confermare esplicitamente di aver capito che vi è un prezzo da pagare per ottenere detti servizi.

Maggiore trasparenza dei prezzi
I venditori dovranno indicare chiaramente il costo totale del prodotto o servizio, incluso qualunque addebito supplementare. 

Divieto delle caselle preselezionate sui siti web
Quando acquistate online, ad esempio un biglietto aereo, è possibile che vi vengano offerte opzioni supplementari, quali assicurazioni viaggio o noleggi auto. Tali servizi supplementari possono essere offerti mediante delle cosiddette “caselle preselezionate”. Con la nuova direttiva, le caselle preselezionate saranno vietate in tutta l’Unione europea.

Aumento periodo esercizio recesso
Il periodo di esercizio del diritto di recesso è aumentato a 14 giorni di calendario.

Maggiori diritti di rimborso
I commercianti sono tenuti a rimborsare i consumatori per il prodotto entro 14 giorni dal recesso. Il rimborso deve coprire anche le spese di consegna. 

Eliminazione di sovrattasse per l’uso di carte di credito e di servizi di assistenza telefonica
I commercianti non potranno più addebitare ai consumatori costi supplementari per i pagamenti con carta di credito (o altri mezzi di pagamento), se non i costi effettivamente sostenuti per offrire tale opzione di pagamento.

Informazioni più chiare su chi sopporta le spese di restituzione delle merci
Se i commercianti intendono far sostenere ai clienti i costi di resa delle merci in caso di ripensamento, essi devono informarne chiaramente e preventivamente i consumatori, altrimenti tali costi rimarranno a loro carico.
 
Migliore tutela dei consumatori riguardo ai prodotti digitali
Anche le informazioni sui contenuti digitali devono essere più chiare, comprese quelle relative alla compatibilità con hardware e software e all’applicazione di eventuali sistemi tecnici di protezione, che ad esempio limitino il diritto del consumatore di fare copie del contenuto.
I consumatori avranno il diritto di recedere dagli acquisti di contenuti digitali, come i download di musica o di video, ma solo fino a quando ha inizio l’effettivo processo di download.
 
Introduzione di norme comuni per le imprese che renderanno più agevoli gli scambi in tutta Europa
Tra queste figurano un unico gruppo di norme fondamentali per i contratti a distanza (vendite per telefono, per corrispondenza o via internet) e per i contratti conclusi al di fuori dei punti vendita (vendite concluse fuori dai locali della società, ad esempio per strada o a domicilio) nell’Unione europea, che creino eque condizioni di concorrenza e riducano i costi delle operazioni per i commercianti transfrontalieri, specialmente nel caso delle vendite via internet e moduli standard che faciliteranno l’attività delle imprese: un modulo da compilare contenente le informazioni obbligatorie sul diritto di recesso.

Non vi sarà diritto di recesso nel caso di riparazioni urgenti e di lavori di manutenzione. Gli Stati membri potranno anche decidere di esentare da alcuni obblighi di informazione i commercianti a cui i consumatori chiedono di effettuare a domicilio lavori di riparazione o di manutenzione di un valore inferiore a 200 €.

giovedì 9 gennaio 2014

Diritto bancario: doveri di correttezza e buona fede (decisione n. 4259/2013 Arbitro Bancario Finanziario)

La discrezionalità tecnica di cui gli intermediari dispongono nella gestione del credito non può tradursi in arbitrarietà e deve svolgersi nel perimetro delineato dai doveri di correttezza e buona fede e dal grado di professionalità dell’intermediario. La prova della violazione di detti doveri, onde ricevere adeguato ristoro, è posta a carico del ricorrente attraverso l’esibizione di adeguata documentazione. La decisione in commento induce a riflettere sul tema delle richieste di risarcimento danni derivanti da istruttorie «mal gestite» da parte degli intermediari. Sul punto il Collegio ha rilevato in altre occasioni (cfr., ad esempio, la decisione del Collegio Roma, n. 212 del 14 gennaio 2013; come pure specificato nel Bollettino di Vigilanza della Banca d’Italia n. 10, dell’ottobre 2007), che, «qualora l’intermediario, nell’ambito della propria autonomia gestionale, decida di non accettare una richiesta di finanziamento, è necessario che fornisca riscontro con sollecitudine al cliente». Il tema ruota attorno al grado di discrezionalità tecnica di cui gli intermediari dispongono nella gestione del credito, che, come lo stesso Arbitro sottolinea, non può ovviamente tradursi in arbitrarietà e deve perciò svolgersi all’interno del perimetro delineato dai doveri di correttezza e buona fede - secondo la costante elaborazione giurisprudenziale dei relativi principi codicistici (v. ex plurimis: Cass. 24/09/2009, n. 20543; Cass. 4/05/2009, n. 10182; Cass. 24/0920/09, n. 20543; Cass. 8/10/2008, n. 24795) - e dallo specifico grado di professionalità del c.d. bonus argentarius loro richiesto (v. Cass. 12/06/2007 n. 13777; Trib.  Roma, 18/02/2002; Collegio Milano, 27 maggio 2010, n. 444).

mercoledì 8 gennaio 2014

Casa coniugale: impossibilità di dividerla in due unità abitative distinte se tra i coniugi c'è un forte conflitto (Cass. Civ. n. 30199/11)

In presenza di elementi tali da integrare possibile pregiudizio per i figli (ad esempio provvedimenti di decadenza della potestà genitoriale) e/o sussitenza di conflitto relazionale, la casa coniugale, dopo la separazione, non può essere divisa in due ambienti autonomi.

Bip Mobile: tutela consumatori

La società Bip Mobile, dal 30 dicembre u.s., ha lasciato i propri clienti senza linea telefonica. E' opportuno muoversi immediatamente. La prima mossa da fare è ottenere la migrazione del proprio numero, unitamente al credito residuo, verso altro operatore. Questa è operazione che viene svolta recandosi presso il centro servizi di altri operatori. Le operazioni di portabilità si svolgono con lentezza perchè, in quanto operatore virtuale, Bip Mobile può concedere 500 portabilità al giorno. 

martedì 24 dicembre 2013

Congedo matrimoniale anche alle coppie gay - Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C–267/12)

Siamo davanti ad una sentenza importante. La Corte di Giustizia, infatti, ha statuito che in relazione a benefici quali retribuzione o condizioni di lavoro, quali giorni di congedo, concessi in occasione della conclusione dell'unione civile del matrimonio, le persone del medesimo sesso che, non potendo contrarre matrimonio, stipulano un Pacs, si trovano in una situazione analoga a quella delle coppie che si sposano.