Ai fini dell’addebito conta anche il comportamento che il coniuge tiene
subito dopo aver cessato la convivenza qualora costituisca una conferma dei
“sospetti del passato”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza
10719/2013, rigettando il ricorso di una moglie su cui gravava la dichiarazione
di addebito per essersi allontanata dal tetto coniugale insieme ai figli per
diversi mesi senza dare alcuna notizia.
Secondo i giudici l’allontanamento unilaterale e non temporaneo dalla
casa coniugale unitamente ai figli minori deve essere ritenuto “una grave
violazione dei doveri coniugali e familiari”. Del resto, “l’allontanamento dei
minori, dall’altro genitore si è protratta per un non modesto periodo di tempo
ed è stato realizzato anche in violazione dei provvedimenti assunti nel corso
del procedimento separativo”.
“Tale complessiva condotta - argomenta la Cassazione - caratterizzata
dall’ingiustificate imposizione unilaterale di una condizione di lontananza
dell’altro genitore dai figli minori, iniziata prima della notifica del ricorso
separativo e protrattasi anche dopo tale adempimento processuale è ampiamente
valutabile ai fini dell’addebito, anche dopo l’effettiva instaurazione del
contraddittorio in quanto […] anche il comportamento tenuto dal coniuge
successivamente al venir meno della convivenza, ma in tempi immediatamente
prossimi a detta cessazione può rilevare ai finì della dichiarazione di
addebito della separazione allorché costituisca una conferma del passato e
concorre ad illuminare sulla condotta pregressa”.
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