"Non può essere inflitta la separazione con addebito alla moglie quando
il marito era a conoscenza dei tradimenti del coniuge senza che questo
però fosse stato considerato con sicurezza l’elemento di rottura del
matrimonio". Secondo la Cassazione, infatti, se "da un lato appare corretto orientare
l’indagine nel senso di verificare se l'infedeltà della moglie ebbe
effettiva incidenza causale sulla crisi del matrimonio, non va omesso di
considerare che una generica affermazione di volontà riconciliativa, la
quale di per sé non elide la gravità del vulnus subito, e che, in ogni
caso, costituisce un posterius rispetto alla proposizione della domanda
di separazione, con richiesta di addebito, proprio per aver scoperto
l’adulterio, in tanto può assumere valore in quanto determini un
effettivo ristabilimento dell’armonia coniugale"
Nessun commento:
Posta un commento