"Il conseguimento della concessione in sanatoria in relazione ai corpi di fabbrica realizzati sul terrazzo dell’edificio condominiale non rileva ai fini della valutazione d’illegittimità delle costruzioni sotto il profilo del pregiudizio per la statica dell’edificio, in quanto la concessione in sanatoria non ha riguardo a un giudizio tecnico di conformità alle regole di costruzione".
Nota
La Corte ha stabilito che il divieto di sopraelevazione di cui all’articolo 1127, comma 2 c.c. deve essere interpretato nel senso che la sopraelevazione è vietata non nell'ipotesi in cui le strutture dell’edificio non consentano di sopportarne il peso bensì allorquando le strutture siano tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l’urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell’articolo 1127, comma 2, del Cc, e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione che può essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull’autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico.
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