"Se il conduttore ha arrecato all’immobile gravi danni o effettuato non consentite innovazioni di tale rilievo che, nell’economia del contratto, rendono necessario l’esborso di ingenti somme per eseguire le opere di ripristino, il rifiuto del locatore di ricevere la restituzione è legittimo fino a quando quelle somme non siano state corrisposte dal conduttore e la legittimità del rifiuto del locatore comporta, in applicazione dell’articolo 1220 del Cc, che fino ad allora persisterà la mora del conduttore, il quale dunque sarà tenuto anche al pagamento del canone ex articolo 1591 del Cc, quand’anche abbia smesso di usare l’immobile secondo la destinazione convenuta".
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