lunedì 3 giugno 2013

Giurisprudenza - Comunione e condominio - Comproprietà indivisa - Azioni giudiziarie - Legittimazione del comproprietario - Dissenso degli altri comproprietari - Necessità di delibera assembleare - Esclusione (Cass. Civ. n. 11553/2013)

"Qualora il partecipante alla comunione compia un atto di ordinaria amministrazione, anche consistente in un negozio giuridico o in un’azione giudiziaria aventi tali finalità, come l’agire per finita locazione contro i conduttori della cosa comune, la presunzione del consenso degli altri che sussiste ai sensi dell’articolo 1105, comma 1, del Cc, può essere superata dimostrando l’esistenza del dissenso degli altri comunisti per una quota maggioritaria o eguale della comunione senza che occorra che tale dissenso risulti espresso in una deliberazione a norma dell’articolo 1105, comma 2, del codice civile".

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