"In tema di azione di disconoscimento di paternità, il termine
annuale di decadenza entro il quale va introdotto da parte del padre il giudizio, ai sensi dell’articolo 235, comma 1, n. 3, del Cc e
articolo 244, comma 2, del Cc come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 1985, decorre dalla data di
acquisizione della conoscenza dell’adulterio della moglie e non da quella di raggiunta certezza negativa della paternità biologica. È
manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 2 e 29 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 244 del Cc, nella parte in cui prevede un termine decadenziale per la proposizione dell’azione di disconoscimento della
paternità in quanto è del tutto coerente con i principi costituzionali la possibilità che il legislatore ordinario preveda limitazioni nei
confronti di detta azione, con riferimento sia ai casi in cui l’azione può essere esercitata, sia ai tempi della medesima".
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