lunedì 3 giugno 2013

Giurisprudenza - Diritto del lavoro - Lavoro - Malattia - Omessa Comunicazione - Assenza ingiustificata dal posto di lavoro - Licenziamento (Cass. Civ. n. 10552/2013)

"È legittimo il licenziamento intimato al lavoratore rimasto assente senza giustificazione dal posto di lavoro per il numero di giorni contrattualmente previsto, ancorché l’impedimento al lavoro sia dovuto a malattia".

Nota

La Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) la formalizzazione, da parte della contrattazione collettiva, della sanzione del licenziamento a fronte della mancata o ritardata giustificazione dell’assenza dal posto di lavoro, e, quindi, dell’omessa o tardiva comunicazione della malattia, come pure della mancata o tardiva presentazione del certificato medico, non esaurisce l’indagine demandata al giudice del merito, in quanto non può prescindersi dal verificare se la condotta sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento sia sotto il profilo oggettivo, che soggettivo;
 
b) l’indagine è stata puntualmente compita dal giudice del merito, che ha verificato sia l’effettiva esistenza materiale della condotta ascritta (assenza superiore a giorni 4, senza comunciazione della malattia), sia la grave negligenza conseguente al mancato controllo che le prognosi dei due certificati coincidessero;
 
c) rientra tra i normali obblighi di diligenza e correttezza nello svolgimento del rapporto di lavoro assicurarsi che gli impedimenti al disimpegno della prestazione, pur legittimi, non arrechino alla controparte un pregiudizio ulteriore per effetto di inesatte comunicazioni che generino un legittimo affidamento nella effettiva ripresa della prestazione lavorativa;
 
d) la norma collettiva che sanziona con il licenziamento l’assenza ingiustificata tutela l’affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre nella continuità ed effettività della prestazione dell’attività lavorativa e a detto affidamento si riconnettono gli obblighi di comunicazione in capo al lavoratore;
 
e) ai fini dell’inadempimento e della corrispondente sanzione non rileva tanto l’effettività della malattia, quanto la diligenza nell’esecuzione della prestazione, la quale si concreta anche nella corretta e tempestiva informazione del datore di lavoro della sua impossibilità;
 
f) la prova esimente avrebbe dovuto riguardare non l’effettiva esistenza della malattia, ma l’impossibilità per il lavoratore di provvedere alle dovute comunicazioni, prova non evincibile dal certificato medico, che documenta esclusivamente l’impossibilità della prestazione per malattia;
 
g) il giudice del merito ha valutato l’incidenza dell’assenza ingiustificata sull’organizzazione produttiva con riguardo alla singolarità della realtà lavorativa in cui l’attività del dipendente era quotidianamente prestata.

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