"L'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 c.c. non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del. mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione" (nella specie, la Corte ha confermato la decisione dei giudici del merito, secondo cui il figlio del ricorrente non aveva ancora raggiunto una propria completa autosufficienza economica, senza che ciò potesse ascriversi a colpa dello stesso; il giovane, infatti, si era laureato in medicina, aveva frequentato un periodo di sei mesi di tirocinio all'estero, aveva svolto per soli tre mesi, attività presso cliniche private percependo la somma di euro 7,00 ad ora e doveva ancora frequentare la scuola di specializzazione).
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