giovedì 16 maggio 2013

Giurisprudenza - Esecutivà immediata dei provvedimenti che modificano le condizioni di divorzio (Cass. Civ. Sez. Un. - sent. n. 10064/2013)

"In materia di revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere a seguito dello scioglimento e della cessazione degli effetti del matrimonio, a norma dell’articolo 9 della legge 1˚ dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, il decreto pronunciato dal tribunale è immediatamente esecutivo, in conformità di una regola più generale, desumibile dall’articolo 4 della citata legge regolativa della materia e incompatibile con l’articolo 741 del Cpc, che subordina la efficacia esecutiva al decorso del termine utile per la proposizione del reclamo".

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