"In
materia di revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei
figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da
corrispondere a seguito dello scioglimento e della cessazione degli
effetti del matrimonio, a norma dell’articolo 9 della legge 1˚ dicembre
1970 n. 898 e successive modificazioni, il decreto pronunciato dal
tribunale è immediatamente esecutivo, in conformità di una regola più
generale, desumibile dall’articolo 4 della citata legge regolativa della
materia e incompatibile con l’articolo 741 del Cpc, che subordina la
efficacia esecutiva al decorso del termine utile per la proposizione del
reclamo".
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