venerdì 10 maggio 2013

Giurisprudenza - Figli - Assegno di mantenimento (Cass. Civ. - sent. n. 7970/2013)


"Ai fini dell'esonero dell'assegno per il figlio maggiorenne, è necessario che il mancato svolgimento di attività lavorativa dipenda da inerzia o da rifiuto ingiustificato (confermata la decisone del giudice del merito che, con motivazione adeguata e non illogica, facendo riferimento all'età - anni 37- e agli studi da questa effettuati, aveva accolto la richiesta di esonero dell'assegno per la figlia, ipotizzando che la stessa avesse ricevuto offerte di lavoro, benché non pienamente rispondenti alle sue aspirazioni e non le avesse accettate)".

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