"Ai
fini dell'esonero dell'assegno per il figlio maggiorenne, è necessario che il
mancato svolgimento di attività lavorativa dipenda da inerzia o da rifiuto
ingiustificato (confermata la decisone del giudice del merito che, con
motivazione adeguata e non illogica, facendo riferimento all'età - anni 37- e
agli studi da questa effettuati, aveva accolto la richiesta di esonero
dell'assegno per la figlia, ipotizzando che la stessa avesse ricevuto offerte
di lavoro, benché non pienamente rispondenti alle sue aspirazioni e non le
avesse accettate)".
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