"L’assegno di
divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti,
rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre
dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale.
A
tale principio ha introdotto un temperamento l’articolo 4, comma 10, della
legge n. 898 del 1970 così come sostituito dall’art. 8 della legge n. 74 del
1987, conferendo al giudice il potere di disporre, in relazione alle
circostanze del caso concreto, e anche in assenza di specifica richiesta, la
decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio: peraltro
il giudice, ove si avvalga di tale potere, è tenuto a motivare adeguatamente la
propria decisione. (Atteso che nella specie il giudice di secondo grado aveva
confermato la sentenza del primo giudice motivando l’attribuzione dell’assegno
con decorrenza dalla domanda sulla base della precarie condizioni economiche
della moglie sin dall’epoca in cui era stata proposta la domanda di divorzio,
la Suprema corte, in applicazione del principio di cui sopra, ha confermato la
decisione dei giudici di merito)".
Nessun commento:
Posta un commento