venerdì 10 maggio 2013

Giurisprudenza - Revisione assegno divorzio (Cass. Civ. - sent. n. 7295/2013)



"L’assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. 

A tale principio ha introdotto un temperamento l’articolo 4, comma 10, della legge n. 898 del 1970 così come sostituito dall’art. 8 della legge n. 74 del 1987, conferendo al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, e anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio: peraltro il giudice, ove si avvalga di tale potere, è tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione. (Atteso che nella specie il giudice di secondo grado aveva confermato la sentenza del primo giudice motivando l’attribuzione dell’assegno con decorrenza dalla domanda sulla base della precarie condizioni economiche della moglie sin dall’epoca in cui era stata proposta la domanda di divorzio, la Suprema corte, in applicazione del principio di cui sopra, ha confermato la decisione dei giudici di merito)".

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