venerdì 10 maggio 2013

Giurisprudenza - Illegittimo fondare l'affidamento dei figli minori su teorie non riconosciute sul piano scientifico (Cass. Civ. - sent. n. 7041/2013)


"È impugnabile con ricorso per cassazione ogni provvedimento che, in sede di revisione delle precedenti condizioni fissate in sede di separazione, decida sulla richiesta di modifica dell'affidamento dei figli minori, anche se nell'ambito dello stesso procedimento sono state proposte successive domande inerenti provvedimenti di potestà, per i quali il ricorso straordinario per cassazione è precluso stante l'assenza dei requisiti di decisorietà e di definitività dei relativi provvedimenti, e anche se sia stato adito erroneamente il tribunale per i minorenni". 

"Nel giudizio di modifica delle condizioni di affidamento dei figli minori, la decisione che basi le sue statuizioni sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio in materia psicologica incorre in vizio di motivazione, denunciabile in sede di legittimità, se l'elaborato recepito per relationem si avvalga di teorie non ancora consolidate sul piano scientifico e se il giudice, a fronte delle specifiche censure formulate dalla parte e integralmente trascritte nel ricorso per cassazione, non risulti avere esposto in modo puntuale le ragioni della propria adesione alla consulenza tecnica d'ufficio, né abbia verificato il fondamento scientifico della medesima o ricorrendo a proprie cognizioni ovvero avvalendosi di idonei esperti. (Fattispecie in materia di diagnosi di Pas, sindrome non riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale)".

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