"È
impugnabile con ricorso per cassazione ogni provvedimento che, in sede di
revisione delle precedenti condizioni fissate in sede di separazione,
decida sulla richiesta di modifica dell'affidamento dei figli minori,
anche se nell'ambito dello stesso procedimento sono state proposte successive
domande inerenti provvedimenti di potestà, per i quali il ricorso straordinario
per cassazione è precluso stante l'assenza dei requisiti di decisorietà e di
definitività dei relativi provvedimenti, e anche se sia stato adito
erroneamente il tribunale per i minorenni".
"Nel
giudizio di modifica delle condizioni di affidamento dei figli minori,
la decisione che basi le sue statuizioni sulle conclusioni del consulente
tecnico d'ufficio in materia psicologica incorre in vizio di motivazione,
denunciabile in sede di legittimità, se l'elaborato recepito per relationem si
avvalga di teorie non ancora consolidate sul piano scientifico e se il giudice,
a fronte delle specifiche censure formulate dalla parte e integralmente
trascritte nel ricorso per cassazione, non risulti avere esposto in modo
puntuale le ragioni della propria adesione alla consulenza tecnica d'ufficio,
né abbia verificato il fondamento scientifico della medesima o ricorrendo a
proprie cognizioni ovvero avvalendosi di idonei esperti. (Fattispecie in
materia di diagnosi di Pas, sindrome non riconosciuta dalla comunità
scientifica internazionale)".
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