La legge 898/1970 (legge sul divorzio) all'art. 5, comma 6, prevede la possibilità per il giudice, "tenuto
conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione
familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello
comune, del reddito di entrambi", di obbligare uno dei due ex coniugi a versare all'altra parte un assegno di mantenimento
periodico. Nel corso del tempo l'importo di tale assegno, su istanza
degli interessati, può essere modificato, e in determinati casi il
diritto può addirittura venire meno (Nel caso specifico la Cassazione ha sollevato l'ex coniuge obbligato dall'obbligo di mantenimento poichè il beneficiario aveva trovato lavoro).
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