martedì 21 maggio 2013

Giurisprudenza - l'obbligo di mantenimento viene meno se l'ex coniuge trova lavoro, anche precario, dopo la separazione Fonte: Cassazione: l’obbligo di mantenimento viene meno se l’ex coniuge trova lavoro, anche precario, dopo la separazione (Cass. Civ. n. 9765/2013)

La legge 898/1970 (legge sul divorzio) all'art. 5, comma 6, prevede la possibilità per il giudice, "tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi", di obbligare uno dei due ex coniugi a versare all'altra parte un assegno di mantenimento periodico. Nel corso del tempo l'importo di tale assegno, su istanza degli interessati, può essere modificato, e in determinati casi il diritto può addirittura venire meno (Nel caso specifico la Cassazione ha sollevato l'ex coniuge obbligato dall'obbligo di mantenimento poichè il beneficiario aveva trovato lavoro).

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